AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E COLLOCAMENTO PROVVISORIO
Nella scorsa Newsletter ricordavo come nell'anno di affidamento preadottivo previsto per le adozioni nazionali fosse possibile iscrivere il bambino a scuola con il cognome degli adottanti, per garantirne la necessaria riservatezza.
Le Linee d'Indirizzo non sono tuttavia sufficientemente esplicite per quanto riguarda il cosiddetto collocamento provvisorio (detto anche affido provvisorio o a rischio adottivo), con la conseguenza di lasciare alla discrezionalità dei Dirigenti scolastici la decisione di iscrivere o meno il bambino con il cognome degli affidatari.
Vediamo intanto cosa si intende per collocamento provvisorio.
La legge n. 184/83 consente al Tribunale per i minorenni di affidare provvisoriamente ad una famiglia un minore per il quale sia stato aperto il procedimento di adottabilità. Poiché il procedimento giudiziario può impiegare molto tempo per giungere a termine, il tribunale, per evitare che il bambino resti anni in comunità, può affidarlo ad una coppia scelta tra quelle che si sono rese disponibili e già dichiarate idonee all'adozione. Il bambino o la bambina vengono, pertanto, dati loro in affidamento detto anche “collocamento provvisorio” (che non è ancora quello preadottivo, che viene disposto solo dopo che è diventato definitivo lo stato di adottabilità). In questi casi il bambino e gli affidatari - a differenza di quanto succede negli affidamenti classici - non hanno rapporti con la famiglia di origine, a cui viene anche mantenuta segreta l’identità degli affidatari e il luogo di residenza del bambino.
E' evidente come anche in questo caso, e non solo nell'anno di affidamento preadottivo, sia opportuno che l'identità d'origine non compaia nel contesto scolastico e che pertanto i minori vengano iscritti e risultino nei registri di classe e nei documenti scolastici con il cognome degli adottanti.
Ora due recenti normative, rispettivamente dell'Ufficio scolastico del Lazio e della Lombardia, chiariscono in modo esplicito che anche nel caso di collocamento provvisorio è opportuno iscrivere il minore a scuola col cognome degli affidatari.
Ovviamente le due circolari valgono solo per il Lazio e la Lombardia, ma costituiscono un importante precedente e possono comunque essere un punto di riferimento per i Dirigenti incerti sul come procedere.